Art. 2605 C.C. – Controllo sull’attività dei singoli consorziati

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Riconosce al consorzio un potere di verifica sull'osservanza degli impegni assunti dai singoli consorziati.

Contenuto

Il consorzio ha diritto di controllare l'attività dei consorziati nella misura necessaria ad accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto consortile, secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo.

Profili applicativi

Il potere di controllo è strumentale al raggiungimento delle finalità comuni del consorzio, che dipendono dal rispetto degli impegni reciproci assunti dai consorziati nell'interesse collettivo dell'organizzazione.

In sintesi

Il consorzio può controllare l'attività dei consorziati per verificare il rispetto degli obblighi contrattuali assunti.