Art. 2607 C.C. – Modificazioni del contratto

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Richiede un consenso più ampio per le modifiche al contratto consortile rispetto alle ordinarie deliberazioni gestionali.

Contenuto

Le modifiche al contratto di consorzio devono essere fatte con il consenso di tutti i consorziati, salvo che il contratto stesso preveda una diversa modalità di modificazione, coerentemente con la natura di atto fondativo del contratto originario.

Profili applicativi

Il maggior rigore richiesto per le modifiche contrattuali, rispetto alle deliberazioni ordinarie, tutela l'affidamento dei consorziati sulle regole originariamente concordate, che non possono essere alterate senza il consenso di tutti salvo diversa previsione.

In sintesi

Le modifiche al contratto di consorzio richiedono il consenso di tutti i consorziati, salvo diversa previsione contrattuale.