Art. 261 C.C. – Dichiarazione di paternità o maternità

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA

La **dichiarazione giudiziale di paternità o maternità** produce gli stessi effetti del riconoscimento.

[Articolo Modificato dal D. Lgs. 154/2013]

COMMENTO SINTETICO L’Art. 261 C.C. introduce l’istituto della **dichiarazione giudiziale di paternità o maternità** (regolata in dettaglio dagli articoli successivi, in particolare l’Art. 269 C.C.). Questa azione è fondamentale quando un genitore biologico si **rifiuta di riconoscere** il figlio nato fuori dal matrimonio.
Il principio stabilito è che l’accertamento giudiziale della filiazione ha la **stessa efficacia giuridica** di un riconoscimento volontario (Art. 250 C.C.). Quindi, una volta che il giudice accerta la genitorialità, si producono gli effetti di cui all’Art. 258 C.C. (costituzione di rapporti con il genitore e i suoi parenti).
RILEVANZA DEL DNA La prova principe utilizzata per l’accertamento giudiziale è, oggi, l’indagine genetica sul **DNA** (Art. 269 comma 2 C.C.).
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 261 C.C. Dichiarazione Giudiziale.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Dichiarazione Giudiziale Paternità/Maternità”. Freccia **PRODUCE** → **Stessi Effetti** del Riconoscimento Volontario.

[Articolo Modificato dal D. Lgs. 154/2013]

Schema visuale semplificato per Art. 261 C.C. Dichiarazione Giudiziale.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Dichiarazione Giudiziale Paternità/Maternità”. Freccia **PRODUCE** → **Stessi Effetti** del Riconoscimento Volontario.

Schema visuale semplificato per Art. 261 C.C. Dichiarazione Giudiziale.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Dichiarazione Giudiziale Paternità/Maternità”. Freccia **PRODUCE** → **Stessi Effetti** del Riconoscimento Volontario.

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