| TESTO VIGENTE DELLA NORMA |
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| COMMENTO SINTETICO |
L’Art. 261 C.C. introduce l’istituto della **dichiarazione giudiziale di paternità o maternità** (regolata in dettaglio dagli articoli successivi, in particolare l’Art. 269 C.C.). Questa azione è fondamentale quando un genitore biologico si **rifiuta di riconoscere** il figlio nato fuori dal matrimonio. Il principio stabilito è che l’accertamento giudiziale della filiazione ha la **stessa efficacia giuridica** di un riconoscimento volontario (Art. 250 C.C.). Quindi, una volta che il giudice accerta la genitorialità, si producono gli effetti di cui all’Art. 258 C.C. (costituzione di rapporti con il genitore e i suoi parenti). |
| RILEVANZA DEL DNA | La prova principe utilizzata per l’accertamento giudiziale è, oggi, l’indagine genetica sul **DNA** (Art. 269 comma 2 C.C.). |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Dichiarazione Giudiziale Paternità/Maternità”. Freccia **PRODUCE** → **Stessi Effetti** del Riconoscimento Volontario. |
[Articolo Modificato dal D. Lgs. 154/2013]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Dichiarazione Giudiziale Paternità/Maternità”. Freccia **PRODUCE** → **Stessi Effetti** del Riconoscimento Volontario.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Dichiarazione Giudiziale Paternità/Maternità”. Freccia **PRODUCE** → **Stessi Effetti** del Riconoscimento Volontario.
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