Art. 2610 C.C. – Trasferimento dell’azienda

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Disciplina le conseguenze sul rapporto consortile quando un consorziato trasferisce a terzi la propria azienda.

Contenuto

Se un consorziato trasferisce la propria azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio, salvo che sia diversamente convenuto, sempreché ne dia comunicazione agli altri consorziati secondo le modalità previste.

Profili applicativi

Il subentro automatico dell'acquirente dell'azienda nel contratto consortile assicura continuità al vincolo associativo anche a fronte di vicende circolatorie dell'azienda, evitando che il trasferimento comprometta l'organizzazione consortile esistente.

In sintesi

Chi acquista l'azienda di un consorziato subentra nel contratto di consorzio, salvo diverso accordo, dandone comunicazione agli altri consorziati.