Art. 2611 C.C. – Cause di scioglimento

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il contratto di consorzio si scioglie:

1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;

2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;

3) per volontà unanime dei consorziati;

4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;

5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;

6) per le altre cause previste nel contratto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Individua le cause che determinano la fine del vincolo consortile.

Contenuto

Il consorzio si scioglie per le cause generali previste per i contratti, quali la scadenza del termine, il conseguimento o la sopravvenuta impossibilità dell'oggetto, la volontà unanime dei consorziati, o altre cause specificamente previste dal contratto o dalla legge.

Profili applicativi

L'individuazione delle cause di scioglimento completa il ciclo vitale del consorzio, offrendo certezza sulle modalità con cui il vincolo associativo tra imprenditori può legittimamente cessare, a tutela di tutti i consorziati coinvolti.

In sintesi

Il consorzio si scioglie per scadenza del termine, conseguimento o impossibilità dell'oggetto, volontà unanime o altre cause previste.