Art. 2612 C.C. – Iscrizione nel registro delle imprese

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

L'estratto deve indicare:

1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;

2) il cognome e il nome dei consorziati;

3) la durata del consorzio;

4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Impone specifici obblighi pubblicitari ai consorzi che svolgono attività con rilevanza esterna verso i terzi.

Contenuto

Il contratto di consorzio con attività esterna deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove il consorzio ha la propria sede, in modo da renderne conoscibili ai terzi gli elementi essenziali.

Profili applicativi

L'obbligo di iscrizione riflette la maggiore rilevanza pubblicistica dei consorzi che operano verso l'esterno, rispetto a quelli con funzione meramente interna tra i consorziati, giustificando un più ampio regime di pubblicità legale.

In sintesi

I consorzi con attività esterna devono iscriversi nel registro delle imprese del luogo in cui hanno sede.