Testo della norma
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Attribuisce a chi rappresenta il consorzio la legittimazione a partecipare a controversie giudiziarie relative alla sua attività.
Contenuto
Le persone che hanno la rappresentanza del consorzio possono stare in giudizio, in nome proprio, sia contro i consorziati sia contro i terzi, in relazione alle controversie inerenti all'attività consortile, secondo i poteri loro attribuiti dal contratto.
Profili applicativi
La legittimazione processuale dei rappresentanti del consorzio consente di tutelare efficacemente in giudizio gli interessi dell'organizzazione consortile, senza dover necessariamente coinvolgere singolarmente tutti i consorziati in ogni controversia.
In sintesi
I rappresentanti del consorzio possono stare in giudizio, in nome proprio, per le controversie relative all'attività consortile.