Art. 2613 C.C. – Rappresentanza in giudizio

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Attribuisce a chi rappresenta il consorzio la legittimazione a partecipare a controversie giudiziarie relative alla sua attività.

Contenuto

Le persone che hanno la rappresentanza del consorzio possono stare in giudizio, in nome proprio, sia contro i consorziati sia contro i terzi, in relazione alle controversie inerenti all'attività consortile, secondo i poteri loro attribuiti dal contratto.

Profili applicativi

La legittimazione processuale dei rappresentanti del consorzio consente di tutelare efficacemente in giudizio gli interessi dell'organizzazione consortile, senza dover necessariamente coinvolgere singolarmente tutti i consorziati in ogni controversia.

In sintesi

I rappresentanti del consorzio possono stare in giudizio, in nome proprio, per le controversie relative all'attività consortile.