Art. 2615-bis C.C. – (Situazione patrimoniale

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

)

((Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.))

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Impone agli organi del consorzio con attività esterna un obbligo di rendicontazione periodica, sul modello del bilancio societario, a beneficio della trasparenza verso i consorziati e i terzi.

Situazione patrimoniale

Gli amministratori del consorzio devono redigere annualmente la situazione patrimoniale del consorzio, osservando le norme relative al bilancio delle società per azioni in quanto applicabili, e depositarla presso l'ufficio del registro delle imprese entro il mese successivo alla sua approvazione da parte dei consorziati.

Profili applicativi

L'applicazione, sia pure adattata, delle regole di bilancio delle S.p.A. garantisce un livello minimo di trasparenza contabile anche in una struttura, come il consorzio con attività esterna, che opera verso i terzi pur non avendo scopo di lucro proprio, tutelando così sia i consorziati sia chi contratta con il consorzio.

In sintesi

Il consorzio con attività esterna deve redigere e depositare annualmente una situazione patrimoniale secondo le regole di bilancio delle S.p.A.