Testo della norma
Con provvedimento dell'autorità governativa, sentite le corporazioni interessate, può essere disposta, anche per zone determinate, la costituzione di consorzi obbligatori fra esercenti lo stesso ramo o rami similari di attività economica, qualora la costituzione stessa risponda alle esigenze dell'organizzazione della produzione.
Nello stesso modo, ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, possono essere trasformati in obbligatori i consorzi costituiti volontariamente.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Precisa il contenuto informativo più dettagliato richiesto al contratto di consorzio con attività esterna, ai fini della relativa pubblicità.
Contenuto
Il contratto di consorzio con attività esterna, oltre agli elementi generali già previsti, deve indicare specifiche informazioni relative alla sede e alle persone che hanno la rappresentanza del consorzio, necessarie ai fini della pubblicità nel registro delle imprese.
Profili applicativi
Le informazioni aggiuntive richieste per i consorzi con attività esterna rispondono all'esigenza di garantire ai terzi, che entrano in rapporto con il consorzio, elementi conoscitivi sufficienti a individuare con chi stanno effettivamente contrattando.
In sintesi
Il consorzio con attività esterna deve indicare nel contratto sede e rappresentanti, ai fini della pubblicità nel registro delle imprese.