Art. 2625 C.C. – Impedito controllo

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo ((…)) legalmente attribuite ai soci ((o ad altri organi sociali)) , sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Sanziona la condotta degli amministratori che ostacolano l'esercizio dei poteri di controllo spettanti per legge a soci o altri organi sociali.

Contenuto

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono soggetti alle conseguenze previste dalla norma.

Profili applicativi

La tutela del diritto di controllo è essenziale per il corretto funzionamento della società: senza la possibilità effettiva di verificare l'operato degli amministratori, i soci e gli altri organi sociali non potrebbero esercitare adeguatamente le proprie funzioni di vigilanza.

In sintesi

Gli amministratori che ostacolano con artifici i controlli legalmente previsti sulla società sono soggetti a sanzione.