Art. 2628 C.C. – ( (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

))

((Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.))

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Vieta operazioni sulle proprie azioni o quote che possano ledere l'integrità del capitale sociale o delle riserve indisponibili.

Contenuto

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono soggetti alle conseguenze previste dalla norma.

Profili applicativi

Il divieto di operazioni non consentite sulle proprie azioni evita che la società utilizzi il proprio patrimonio per operazioni che, di fatto, ne riducono la consistenza patrimoniale a danno dei creditori e degli altri soci.

In sintesi

Sono vietate operazioni non consentite su azioni o quote proprie che ledano l'integrità del capitale o delle riserve indisponibili.