Art. 2629 C.C. – ( (Operazioni in pregiudizio dei creditori

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

))

((Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.))

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Tutela i creditori sociali rispetto a operazioni straordinarie della società che possano pregiudicarne le ragioni di credito.

Contenuto

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni cagionando danno ai creditori, sono soggetti alle conseguenze previste, salvo il risarcimento del danno prima del giudizio.

Profili applicativi

La previsione di una causa di non punibilità legata al risarcimento tempestivo del danno incentiva la riparazione volontaria del pregiudizio arrecato ai creditori, privilegiando la tutela sostanziale dei loro interessi rispetto alla mera sanzione.

In sintesi

Operazioni straordinarie che danneggiano i creditori sono sanzionate, salvo risarcimento del danno prima del giudizio.