Testo della norma
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((Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.
Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo)) .
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Sanziona l'inosservanza degli obblighi di comunicazione e deposito previsti a carico di chi riveste funzioni in società o consorzi.
Contenuto
Chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, o omette di fornire le informazioni prescritte dalla legge, è soggetto alle conseguenze previste.
Profili applicativi
Il rispetto degli obblighi informativi verso il registro delle imprese è essenziale per la trasparenza e l'affidabilità del sistema di pubblicità legale, su cui fanno affidamento i terzi che entrano in rapporto con società e consorzi.
In sintesi
L'omissione di denunce, comunicazioni o depositi obbligatori presso il registro delle imprese è sanzionata.