Art. 2630 C.C. – ( (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

))

((Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo)) .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Sanziona l'inosservanza degli obblighi di comunicazione e deposito previsti a carico di chi riveste funzioni in società o consorzi.

Contenuto

Chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire nei termini prescritti denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, o omette di fornire le informazioni prescritte dalla legge, è soggetto alle conseguenze previste.

Profili applicativi

Il rispetto degli obblighi informativi verso il registro delle imprese è essenziale per la trasparenza e l'affidabilità del sistema di pubblicità legale, su cui fanno affidamento i terzi che entrano in rapporto con società e consorzi.

In sintesi

L'omissione di denunce, comunicazioni o depositi obbligatori presso il registro delle imprese è sanzionata.