Art. 2631 C.C. – ( (Omessa convocazione dell’assemblea

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

))

((Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.

La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.))

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Sanziona l'omissione dell'adempimento fondamentale con cui si convoca l'organo assembleare della società.

Contenuto

Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci, nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, sono soggetti alle conseguenze previste dalla norma, a tutela del diritto dei soci di partecipare alle decisioni collettive.

Profili applicativi

La convocazione dell'assemblea è lo strumento fondamentale attraverso cui i soci esercitano i propri diritti di partecipazione e controllo sulla gestione sociale: la sua omissione priva i soci di una prerogativa essenziale.

In sintesi

L'omessa convocazione dell'assemblea, nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, è sanzionata a carico di amministratori e sindaci.