Testo della norma
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((Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci.
La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci.))
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Sanziona l'omissione dell'adempimento fondamentale con cui si convoca l'organo assembleare della società.
Contenuto
Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci, nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, sono soggetti alle conseguenze previste dalla norma, a tutela del diritto dei soci di partecipare alle decisioni collettive.
Profili applicativi
La convocazione dell'assemblea è lo strumento fondamentale attraverso cui i soci esercitano i propri diritti di partecipazione e controllo sulla gestione sociale: la sua omissione priva i soci di una prerogativa essenziale.
In sintesi
L'omessa convocazione dell'assemblea, nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, è sanzionata a carico di amministratori e sindaci.