Art. 2632 C.C. – (Formazione fittizia del capitale

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

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((Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.))

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Sanziona le manovre dirette a rappresentare fittiziamente una consistenza patrimoniale della società maggiore di quella reale.

Contenuto

Gli amministratori e i soci conferenti che formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale, mediante attribuzioni di azioni o quote superiori al capitale, sottoscrizione reciproca, o sopravvalutazione dei conferimenti, sono soggetti alle conseguenze previste dalla norma.

Profili applicativi

La formazione fittizia del capitale inganna i terzi che fanno affidamento sulla consistenza patrimoniale dichiarata dalla società, alterando artificiosamente la garanzia patrimoniale su cui i creditori contano per la soddisfazione dei propri crediti.

In sintesi

È sanzionata la formazione fittizia del capitale sociale, ad esempio tramite sopravvalutazione dei conferimenti.