Testo della norma
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((I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.))
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Tutela i creditori sociali nella fase di liquidazione, quando il patrimonio sociale residuo viene ripartito tra i soci.
Contenuto
I liquidatori che ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando danno ai creditori, sono soggetti alle conseguenze previste, salvo il risarcimento del danno prima del giudizio.
Profili applicativi
Il rispetto della priorità dei creditori rispetto ai soci nella fase di liquidazione è un principio cardine del diritto societario, che questa norma tutela sanzionando i liquidatori che lo violino a danno dei creditori sociali.
In sintesi
I liquidatori non possono ripartire i beni sociali ai soci prima di aver soddisfatto i creditori, salvo risarcimento del danno prima del giudizio.