Testo della norma
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((Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa pena si applica se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale.
In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.
Per i delitti previsti dal primo e secondo comma si procede a querela della persona offesa.))
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Sanziona gli amministratori che, in conflitto di interessi, dispongono dei beni sociali arrecando intenzionalmente danno alla società.
Contenuto
Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, compiono atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente un danno patrimoniale alla società, sono soggetti alle conseguenze previste.
Profili applicativi
L'infedeltà patrimoniale colpisce il tradimento del dovere di fedeltà verso la società da parte di chi la amministra, quando questi antepone il proprio interesse personale, o quello di terzi, a quello dell'ente che è chiamato a gestire.
In sintesi
Gli amministratori in conflitto di interessi che danneggiano intenzionalmente la società per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto sono sanzionati.