Art. 2635-ter C.C. – ( (Pene accessorie

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

))

((La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all' articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.))

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Completa la disciplina dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati con le conseguenze sanzionatorie accessorie, che si affiancano alla pena principale.

Pene accessorie

La condanna per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati importa l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, per un periodo non inferiore a un anno né superiore a tre anni.

Profili applicativi

Le pene accessorie, incidendo sulla capacità di operare con la pubblica amministrazione e sull'accesso a incarichi pubblici, ampliano l'effetto deterrente della sanzione penale oltre la mera pena detentiva o pecuniaria, colpendo la reputazione e l'operatività economica futura del condannato.

In sintesi

La condanna per corruzione tra privati comporta anche pene accessorie: interdizione temporanea dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.