Testo della norma
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((La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all' articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.))
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Completa la disciplina dei reati di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati con le conseguenze sanzionatorie accessorie, che si affiancano alla pena principale.
Pene accessorie
La condanna per i reati di corruzione tra privati e di istigazione alla corruzione tra privati importa l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e dell'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, per un periodo non inferiore a un anno né superiore a tre anni.
Profili applicativi
Le pene accessorie, incidendo sulla capacità di operare con la pubblica amministrazione e sull'accesso a incarichi pubblici, ampliano l'effetto deterrente della sanzione penale oltre la mera pena detentiva o pecuniaria, colpendo la reputazione e l'operatività economica futura del condannato.
In sintesi
La condanna per corruzione tra privati comporta anche pene accessorie: interdizione temporanea dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.