Testo della norma
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((Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.))
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Sanziona le manovre fraudolente dirette ad alterare artificialmente la formazione della volontà assembleare.
Contenuto
Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è soggetto alle conseguenze previste dalla norma, a tutela della genuinità del processo decisionale assembleare.
Profili applicativi
La tutela della genuinità del voto assembleare è essenziale per il corretto funzionamento della democrazia societaria: manovre fraudolente che alterano artificialmente la maggioranza minano alla base la legittimità delle decisioni così assunte.
In sintesi
Chi determina fraudolentemente la maggioranza in assemblea per procurare un ingiusto profitto è sanzionato.