Art. 2637 C.C. – Aggiotaggio

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. ((La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale)) .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Tutela il corretto funzionamento dei mercati finanziari e la stabilità del sistema bancario dalle manovre speculative fraudolente.

Contenuto

Chiunque diffonde notizie false, o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere significativamente sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, è soggetto alle conseguenze previste dalla norma.

Profili applicativi

La repressione dell'aggiotaggio tutela la fiducia del pubblico nei mercati finanziari e nel sistema bancario, presidi essenziali per il corretto funzionamento dell'economia, particolarmente vulnerabili a manovre speculative basate su informazioni false o artifici fraudolenti.

In sintesi

La diffusione di notizie false o artifici idonei ad alterare il prezzo di strumenti finanziari o la fiducia nella stabilità bancaria è sanzionata come aggiotaggio.