Testo della norma
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((Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.))
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Estende l'applicabilità delle norme sui reati societari anche a chi, pur privo di formale investitura, eserciti in concreto le relative funzioni.
Contenuto
Le qualifiche soggettive proprie di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore si estendono anche a chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, e a chi esercita in modo continuativo e significativo i relativi poteri, pur in assenza di una formale investitura.
Profili applicativi
L'estensione delle qualifiche soggettive impedisce che l'assenza di una nomina formale possa costituire un espediente per sottrarsi alla responsabilità prevista per chi, di fatto, esercita le funzioni tipiche degli organi sociali.
In sintesi
Le norme sui reati societari si applicano anche a chi esercita di fatto le funzioni tipiche degli organi sociali, pur senza formale investitura.