Testo della norma
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((Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena è diminuita.))
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
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((Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena è diminuita.))
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Introduce una circostanza attenuante applicabile in presenza di determinate condizioni previste dalla legge.
Contenuto
Per i reati societari previsti dal presente titolo, la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità, avuto riguardo all'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
Profili applicativi
La previsione di un'attenuante legata alla particolare tenuità del fatto consente di graduare la risposta sanzionatoria in proporzione all'effettiva gravità della condotta e del danno concretamente cagionato, evitando automatismi punitivi rigidi.
In sintesi
La pena per i reati societari è diminuita se il fatto è di particolare tenuità, avuto riguardo al danno cagionato.