Art. 2640 C.C. – ( (Circostanza attenuante

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

))

((Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena è diminuita.))

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Introduce una circostanza attenuante applicabile in presenza di determinate condizioni previste dalla legge.

Contenuto

Per i reati societari previsti dal presente titolo, la pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità, avuto riguardo all'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

Profili applicativi

La previsione di un'attenuante legata alla particolare tenuità del fatto consente di graduare la risposta sanzionatoria in proporzione all'effettiva gravità della condotta e del danno concretamente cagionato, evitando automatismi punitivi rigidi.

In sintesi

La pena per i reati societari è diminuita se il fatto è di particolare tenuità, avuto riguardo al danno cagionato.