Testo della norma
In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati previsti dal presente titolo è ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo. ((337))
Quando non è possibile l'individuazione o l'apprensione dei beni indicati nel comma primo, la confisca ha ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente. ((337))
Per quanto non stabilito nei commi precedenti si applicano le disposizioni dell' articolo 240 del codice penale .
————–
AGGIORNAMENTO (337)
La Corte Costituzionale con sentenza 14 gennaio – 4 febbraio 2025, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 5/2/2025, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 2641, secondo comma, del codice civile , nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato".
Ha inoltre dichiarato "in via consequenziale, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell' art. 2641, primo comma, cod. civ. , limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo»".
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Prevede la confisca quale misura patrimoniale accessoria applicabile in relazione ai reati societari.
Contenuto
In caso di condanna per i reati societari previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, secondo le regole generali in materia di confisca.
Profili applicativi
La confisca del profitto illecito assicura che chi commette reati societari non possa comunque trarre beneficio economico dalla propria condotta illecita, rafforzando l'efficacia deterrente complessiva del sistema sanzionatorio in materia societaria.
In sintesi
La condanna per reati societari comporta sempre la confisca del profitto del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.