Testo della norma
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, i diritti del concedente e dell'enfiteuta;
2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale;
3) i contratti che costituiscono la comunione dei diritti menzionati nei numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano servitù prediali, il diritto di uso sopra beni immobili, il diritto di abitazione;
5) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti;
6) i provvedimenti con i quali nell'esecuzione forzata si trasferiscono la proprietà di beni immobili o altri diritti reali immobiliari, eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente;
7) gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo enfiteutico;
8) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;
9) gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;
10) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;
11) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;
12) i contratti di anticresi;
((12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato)) .
13) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
14) le sentenze che operano la costituzione, il trasferimento o la modificazione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2643 c.c. elenca gli atti che devono essere trascritti nei registri immobiliari per essere opponibili ai terzi. La trascrizione è il sistema di pubblicità dei diritti reali immobiliari nell'ordinamento italiano.
Contenuto
Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, servitù) su beni immobili; 3) i contratti di locazione ultranovennale; 4) i contratti di anticresi; 5) le sentenze di accertamento di diritti reali immobiliari; 6) le sentenze di scioglimento della comunione; 7) gli atti tra vivi di rinuncia ai diritti reali immobiliari; 8) i contratti preliminari di trasferimento immobiliare; 9) i contratti di fondo patrimoniale; 10) altri atti specificamente indicati dalla legge.
Profili applicativi
La trascrizione ha efficacia dichiarativa (non costitutiva): il diritto si trasferisce per effetto del contratto, non della trascrizione; ma la trascrizione rende l'atto opponibile ai terzi. Il principio prior tempore, potior iure (chi prima trascrive prevale): in caso di doppia alienazione dello stesso immobile, acquista il diritto chi per primo ha trascritto il proprio titolo (art. 2644 c.c.). Il contratto preliminare trascritto (art. 2645-bis c.c.) rende la prelazione del promissario acquirente opponibile ai successivi acquirenti e ai creditori del promittente alienante, con efficacia per tre anni dalla trascrizione.
In sintesi
L'art. 2643 c.c. elenca gli atti soggetti a trascrizione immobiliare (trasferimenti di proprietà, costituzione di diritti reali, locazioni ultranovennali, preliminari di vendita); la trascrizione ha efficacia dichiarativa e determina l'opponibilità ai terzi.