Testo della norma
Gli atti enunciati nell'
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
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Commento
Inquadramento
L'art. 2644 c.c. disciplina gli effetti della trascrizione: gli atti soggetti a trascrizione non hanno effetto riguardo ai terzi che abbiano acquistato diritti sugli immobili in base ad atti trascritti o iscritti anteriormente.
Contenuto
Gli atti soggetti a trascrizione, che non siano stati trascritti, non hanno effetto riguardo ai terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente. Agli effetti delle disposizioni di questo capo, si considera come terzo il creditore che abbia compiuto un pignoramento sull'immobile. La trascrizione ha effetto dalla data in cui è eseguita; per determinare la priorità tra più trascrizioni aventi ad oggetto lo stesso bene, si guarda alla data di trascrizione, non alla data dell'atto.
Profili applicativi
Il principio del prior tempore, potior iure nella trascrizione: chi trascrive per primo il proprio titolo di acquisto prevale sull'altro acquirente anche se il suo atto è cronologicamente posteriore. La doppia vendita immobiliare: se Tizio vende lo stesso immobile prima a Caio e poi a Sempronio, prevale chi per primo trascrive l'atto; l'acquirente tardivo che ha trascritto per primo mantiene la proprietà, mentre il primo acquirente ha solo azione di risarcimento danni contro il venditore infedele. Le ipoteche si iscrivono (non si trascrivono): l'art. 2644 si applica anche alle iscrizioni ipotecarie per determinare la prelazione tra più creditori ipotecari.
In sintesi
L'art. 2644 c.c. regola gli effetti della trascrizione: gli atti non trascritti sono inopponibili ai terzi che abbiano trascritto anteriormente; nella doppia alienazione immobiliare, prevale chi per primo ha trascritto il proprio titolo.