Art. 2645 C.C. – Altri atti soggetti a trascrizione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Deve del pari rendersi pubblico, agli effetti previsti dall'

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Completa l'elenco degli atti soggetti a trascrizione, evitando che la pubblicità immobiliare resti limitata alle sole ipotesi espressamente elencate negli articoli precedenti.

Contenuto

Si devono altresì trascrivere gli altri atti e provvedimenti indicati dalla legge, oltre a quelli espressamente elencati, in modo da assicurare la pubblicità di tutte le vicende rilevanti relative ai beni immobili previste da norme speciali.

Profili applicativi

La formula di chiusura evita che l'elenco tassativo delle ipotesi tipiche di trascrizione lasci fuori situazioni ugualmente meritevoli di pubblicità, consentendo al sistema di adattarsi a nuove fattispecie introdotte da leggi successive al codice.

In sintesi

La trascrizione si estende anche agli altri atti che leggi speciali sottopongono a questo regime di pubblicità.