Art. 2646 C.C. – Trascrizione delle divisioni

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Si devono trascrivere le divisioni che hanno per oggetto beni immobili, come pure i provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, i provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e i verbali di estrazione a sorte delle quote.

Si devono pure trascrivere la domanda di divisione giudiziale e l'atto di opposizione indicato dall'art. 1113, per gli effetti ivi enunciati.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L’art. 2646 prevede la trascrizione degli atti di acquisto per causa di morte aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, garantendo la pubblicità delle successioni mortis causa.

Trascrizione dell’accettazione di eredità

Sono soggetti a trascrizione: 1) le accettazioni di eredità che comprendono beni immobili o diritti reali immobiliari; 2) l’accettazione con beneficio d’inventario; 3) gli acquisti per legato aventi ad oggetto beni immobili.

La trascrizione è curata dal notaio che riceve l’atto o dal cancelliere del tribunale in caso di dichiarazione resa in cancelleria.

Profili applicativi

La trascrizione dell’acquisto mortis causa è necessaria per garantire la continuità delle trascrizioni (art. 2650): senza la trascrizione dell’accettazione, l’erede non potrà opporre ai terzi i successivi atti di disposizione dell’immobile ereditato.

In sintesi

Obbligo di trascrizione per accettazione di eredità e legati immobiliari; necessaria per garantire la continuità delle trascrizioni e l’opponibilità degli atti successivi.