Art. 2647 C.C. – (Costituzione del fondo patrimoniale e separazione di beni

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

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((Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 179, a carico, rispettivamente, dei coniugi titolari del fondo patrimoniale o del coniuge titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione.

Le trascrizioni previste dal precedente comma devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultano esclusi dalla comunione tra i coniugi.

La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte)) .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L’art. 2647 prevede l’obbligo di trascrizione per le divisioni aventi ad oggetto beni immobili, siano esse divisioni ereditarie o divisioni di comunione.

Atti di divisione soggetti a trascrizione

Devono essere trascritte: 1) le divisioni ereditarie che comprendono beni immobili (scioglimento della comunione tra coeredi); 2) le divisioni di comunione di beni immobili (scioglimento di qualsiasi comunione pro-quota); 3) le sentenze di divisione pronunciate dal giudice in caso di mancato accordo.

La trascrizione avviene sulla base dell’atto notarile di divisione o della copia autentica della sentenza passata in giudicato.

Profili applicativi

La trascrizione della divisione è necessaria per garantire la continuità delle trascrizioni (art. 2650): solo con la trascrizione della divisione il condividente può poi opporre ai terzi i successivi atti di disposizione del bene assegnatogli. Senza trascrizione, i terzi che hanno acquistato dall’assegnatario non sono tutelati.

In sintesi

Trascrizione obbligatoria per divisioni ereditarie, divisioni di comunione e sentenze di divisione aventi ad oggetto beni immobili.