Testo della norma
Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'art. 2643 o liberazione dai medesimi e l'acquisto del legato che abbia lo stesso oggetto.
La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, si può richiedere la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. ((La trascrizione può essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualità di erede ai sensi dell'articolo 485)) .
La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla base di un estratto autentico del testamento.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L’art. 2648 assoggetta a trascrizione le sentenze che operano trasferimenti di diritti reali immobiliari o che pronunciano la risoluzione, rescissione o revoca di atti già trascritti.
Trascrizione delle sentenze
Sono soggette a trascrizione le sentenze che: 1) trasferiscono la proprietà o altri diritti reali su beni immobili (es. sentenza ex art. 2932 di esecuzione in forma specifica); 2) dichiarano l’acquisto per usucapione; 3) pronunciano la risoluzione, la rescissione o la revoca di contratti già trascritti.
La trascrizione avviene in forza di copia autentica della sentenza passata in giudicato, a cura della parte interessata.
Profili applicativi
La trascrizione della sentenza ha la stessa funzione dell’atto inter vivos: rende opponibile ai terzi l’effetto giuridico dichiarato dal giudice. In assenza di trascrizione, la sentenza è valida tra le parti ma inopponibile ai terzi acquirenti in buona fede.
In sintesi
Trascrizione obbligatoria per sentenze che trasferiscono diritti reali immobiliari, dichiarano usucapione o pronunciano risoluzione/rescissione di atti già trascritti.