Testo della norma
Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.
Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L’art. 2649 estende l’obbligo di trascrizione agli atti che modificano o estinguono contratti già trascritti, garantendo la coerenza del sistema pubblicitario immobiliare.
Modificazioni e scioglimento di contratti trascritti
Gli atti che modificano o sciolgono un contratto già trascritto devono anch’essi essere trascritti per essere opponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti sulla base del contratto originario.
Esempi: 1) risoluzione consensuale di una compravendita immobiliare già trascritta; 2) modificazione del contratto di costituzione di usufrutto; 3) rinuncia a un diritto di superficie trascritto.
Profili applicativi
Senza la trascrizione dell’atto modificativo o estintivo, i terzi che abbiano fatto affidamento sul contratto originario (acquirenti del bene, creditori ipotecari) non sono pregiudicati dalla modifica. L’atto è valido inter partes ma inopponibile ai terzi in buona fede.
In sintesi
Gli atti modificativi o estintivi di contratti trascritti devono essere trascritti per essere opponibili ai terzi; senza trascrizione sono efficaci solo tra le parti.