Art. 2649 C.C. – Cessione dei beni ai creditori

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Deve essere trascritta, qualora comprenda beni immobili, la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato.

Non hanno effetto, rispetto ai creditori, le trascrizioni o iscrizioni di diritti acquistati verso il debitore, se eseguite dopo che la cessione è stata trascritta.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L’art. 2649 estende l’obbligo di trascrizione agli atti che modificano o estinguono contratti già trascritti, garantendo la coerenza del sistema pubblicitario immobiliare.

Modificazioni e scioglimento di contratti trascritti

Gli atti che modificano o sciolgono un contratto già trascritto devono anch’essi essere trascritti per essere opponibili ai terzi che abbiano acquistato diritti sulla base del contratto originario.

Esempi: 1) risoluzione consensuale di una compravendita immobiliare già trascritta; 2) modificazione del contratto di costituzione di usufrutto; 3) rinuncia a un diritto di superficie trascritto.

Profili applicativi

Senza la trascrizione dell’atto modificativo o estintivo, i terzi che abbiano fatto affidamento sul contratto originario (acquirenti del bene, creditori ipotecari) non sono pregiudicati dalla modifica. L’atto è valido inter partes ma inopponibile ai terzi in buona fede.

In sintesi

Gli atti modificativi o estintivi di contratti trascritti devono essere trascritti per essere opponibili ai terzi; senza trascrizione sono efficaci solo tra le parti.