| TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi) |
|
| COMMENTO SINTETICO |
L’Art. 265 C.C. disciplina le azioni che i **genitori** possono promuovere per rimettere in discussione lo stato di filiazione già formalizzato (sia in matrimonio che fuori). A differenza del figlio (Art. 264 C.C.), l’azione del genitore è soggetta a **termini di decadenza** (generalmente brevi, come l’anno previsto per il disconoscimento e altri casi). Questo bilanciamento serve a **tutelare la stabilità del nucleo familiare** e del rapporto con il minore, scoraggiando i genitori dal ripensare a lungo termine la loro genitorialità una volta che lo *status* è stato formalizzato. Le azioni promosse sono le stesse del figlio (contestazione e impugnazione per difetto di veridicità), ma la differenza è il vincolo temporale. |
| DECADENZA | Il termine di decadenza è variabile a seconda dell’azione (Art. 244 C.C. per il disconoscimento). Decorso tale termine, il genitore perde la possibilità di agire, consolidando lo *status* del figlio. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Azioni Genitore (Contestazione/Impugnazione)”. Freccia → **Vincolate a Termini di Decadenza** (Tutela Stabilità Familiare). |
[Articolo Modificato dal D. Lgs. 154/2013]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Azioni Genitore (Contestazione/Impugnazione)”. Freccia → **Vincolate a Termini di Decadenza** (Tutela Stabilità Familiare).

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Azioni Genitore (Contestazione/Impugnazione)”. Freccia → **Vincolate a Termini di Decadenza** (Tutela Stabilità Familiare).
Articoli legali