Testo della norma
Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono effetto, se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto.
Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo, salvo il disposto dell'art. 2644.
L'ipoteca legale a favore dell'alienante e quella a favore del condividente, iscritte contemporaneamente alla trascrizione del titolo di acquisto o della divisione, prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
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Commento
Inquadramento
L’art. 2650 sancisce il principio di continuità delle trascrizioni: una trascrizione non produce effetto nei confronti dei terzi se non è stata preceduta dalla trascrizione del titolo del dante causa.
Principio di continuità
Nei casi in cui la legge richiede la trascrizione per l’opponibilità ai terzi, la trascrizione del titolo di acquisto non produce effetto se non viene previamente eseguita la trascrizione del titolo dell’alienante (e così risalendo nella catena).
Il principio garantisce la catena ininterrotta delle trascrizioni: chiunque consulti i registri immobiliari può ricostruire la storia dei trasferimenti di un immobile senza lacune.
Profili applicativi
Il principio di continuità è fondamentale per la sicurezza dei traffici immobiliari: il notaio, prima di rogare un atto, verifica la catena delle trascrizioni per accertare la legittimità dell’alienante. Una lacuna nella catena rende inopponibile la trascrizione ai terzi che abbiano acquistato in buona fede.
In sintesi
Continuità delle trascrizioni: la trascrizione non è opponibile ai terzi se non è stata prima trascritta la provenienza del dante causa; la catena deve essere ininterrotta.