Testo della norma
Devono parimenti essere trascritti:
1) le domande dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento su beni immobili e le domande dirette all'accertamento dei diritti stessi.
La sentenza pronunziata contro il convenuto indicato nella trascrizione della domanda ha effetto anche contro coloro che hanno acquistato diritti dal medesimo in base a un atto trascritto dopo la trascrizione della domanda;
2) la domanda di devoluzione del fondo enfiteutico.
La pronunzia di devoluzione ha effetto anche nei confronti di coloro che hanno acquistato diritti dall'enfiteuta in base a un atto trascritto posteriormente alla trascrizione della domanda;
3) le domande e le dichiarazioni di riscatto nella vendita di beni immobili.
Se la trascrizione di tali domande a dichiarazioni è eseguita dopo sessanta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del riscatto, restano salvi i diritti acquistati dai terzi dopo la scadenza del termine medesimo in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda o della dichiarazione;
4) le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili.
La sentenza che pronunzia la separazione o lo scioglimento non ha effetto a danno dei terzi che, anteriormente alla trascrizione della domanda, hanno validamente acquistato dal marito diritti relativi a beni dotali o a beni della comunione;
5) gli atti e le domande che interrompono il corso dell'usucapione di beni immobili.
L'interruzione non ha effetto riguardo ai terzi che hanno acquistato diritti dal possessore in base a un atto trascritto o iscritto, se non dalla data della trascrizione dell'atto o della domanda.
((Alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri)) .
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L’art. 2653 individua le domande giudiziali da trascrivere per rendere opponibili ai terzi gli effetti della futura sentenza, evitando che nelle more del giudizio l’immobile venga alienato in pregiudizio dell’attore.
Domande giudiziali soggette a trascrizione
Devono essere trascritte le domande giudiziali aventi ad oggetto: 1) atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 (es. domanda ex art. 2932 per esecuzione specifica del preliminare); 2) accertamento dell’usucapione; 3) simulazione di atti trascritti; 4) revocatoria di atti trascritti; 5) divisione ereditaria; 6) rivendicazione di beni immobili.
La trascrizione della domanda opera come prenotazione: la sentenza favorevole, trascritta successivamente, prevale sulle trascrizioni eseguite dopo la trascrizione della domanda.
Profili applicativi
La trascrizione delle domande giudiziali è fondamentale nei giudizi immobiliari: senza di essa, il convenuto potrebbe alienare il bene a un terzo in buona fede durante la lite, rendendo inutile la vittoria processuale. Il difensore dell’attore deve sempre valutare la trascrizione della domanda come cautela immediata.
In sintesi
Trascrizione delle domande giudiziali su diritti reali immobiliari con effetto prenoto: la sentenza favorevole prevale sulle trascrizioni successive alla domanda giudiziale trascritta.