Art. 2654 C.C. – Annotazione di domande o atti soggetti a trascrizione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

La trascrizione degli atti e delle domande indicati dai due articoli precedenti dev'essere anche annotata in margine alla trascrizione o iscrizione, quando si riferisce a un atto trascritto o iscritto. ((74))

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AGGIORNAMENTO (74)

Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le annotazioni previste dagli articoli 2654 , 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. "

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2654 c.c. disciplina le annotazioni apposte nei registri immobiliari a margine delle trascrizioni e delle iscrizioni già esistenti, stabilendo le tipologie di atti soggetti ad annotazione, le modalità del procedimento e gli effetti delle annotazioni ai fini dell'opponibilità verso i terzi.

Annotazioni nei registri immobiliari: tipologie ed effetti

Le annotazioni sono strumenti di pubblicità immobiliare complementari alle trascrizioni e alle iscrizioni, utilizzati per rendere opponibili ai terzi le vicende modificative o estintive di diritti già pubblicizzati. Le principali tipologie di annotazione sono:

1) Annotazione di cessione del credito: la cessione del credito ipotecario deve essere annotata a margine dell'iscrizione ipotecaria per essere opponibile ai debitori ceduti e ai terzi;
2) Annotazione di surroga: la surroga del creditore ipotecario in seguito a pagamento del debito da parte di un terzo deve essere annotata per produrre effetti verso i terzi;
3) Annotazione di riduzione dell'ipoteca: la riduzione consensuale o giudiziale dell'importo o dell'estensione dell'ipoteca deve essere annotata per essere opponibile ai terzi acquirenti;
4) Procedimento: la richiesta di annotazione è presentata al conservatore dei registri immobiliari con le modalità analoghe a quelle della trascrizione, allegando l'atto o il provvedimento che la giustifica.

Profili applicativi

Le annotazioni nei registri immobiliari completano il sistema di pubblicità immobiliare integrando le informazioni contenute nelle trascrizioni e nelle iscrizioni originarie. In sede di visura ipotecaria, il notaio o il professionista devono esaminare anche le annotazioni apposte a margine delle iscrizioni per avere un quadro completo della situazione giuridica dell'immobile.

In sintesi

L'art. 2654 c.c. regola le annotazioni nei registri immobiliari come strumento di pubblicità complementare: cessione del credito ipotecario, surroga, riduzione dell'ipoteca e altri atti modificativi devono essere annotati per essere opponibili ai terzi, completando il quadro pubblicitario delle vicende dei diritti immobiliari.