Art. 2658 C.C. – Atti da presentare al conservatore

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

La parte che domanda la trascrizione del titolo deve presentarne al conservatore dei registri immobiliari copia autenticata, se si tratta di atti pubblici o di sentenze, e, se si tratta di scritture private, deve presentare l'originale, salvo che questo si trovi depositato in un pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso basta la presentazione di una copia autenticata dall'archivista o dal notaio, dalla quale risulti che la scrittura ha i requisiti indicati dall'

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2658 c.c. disciplina le modalità con cui deve essere presentata la domanda di trascrizione al conservatore dei registri immobiliari, specificando che la richiesta va accompagnata da due copie della nota di trascrizione e dall'originale o da una copia autentica del titolo, e regolando il procedimento di ricezione e protocollazione.

Domanda di trascrizione: procedimento e presentazione

La richiesta di trascrizione deve seguire un procedimento formale preciso:

1) Presentazione della domanda: la richiesta di trascrizione si presenta all'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del circondario in cui è situato l'immobile, personalmente o a mezzo posta;
2) Documentazione allegata: alla domanda devono essere allegati: l'originale del titolo (o copia autentica) e due originali della nota di trascrizione debitamente compilata;
3) Protocollazione: il conservatore protocolla la domanda nell'ordine di ricevimento, attribuendo un numero progressivo che determina il rango della trascrizione nel sistema delle priorità; la data e l'ora di presentazione sono decisive per la prevalenza tra trascrizioni concorrenti;
4) Esecuzione: il conservatore esegue la trascrizione iscrivendo i dati dell'atto nel registro delle trascrizioni e restituendo al richiedente uno degli originali della nota con l'attestazione dell'avvenuta trascrizione.

Profili applicativi

La telematizzazione ha progressivamente trasformato il procedimento di trascrizione: attraverso il sistema informatico dei registri immobiliari, i notai possono presentare le domande di trascrizione in via telematica, riducendo i tempi e garantendo l'immediatezza della protocollazione. Anche in modalità telematica, il principio della priorità temporale di protocollazione rimane invariato.

In sintesi

L'art. 2658 c.c. regola il procedimento di presentazione della domanda di trascrizione: allegazione del titolo e di due copie della nota, protocollazione nell'ordine di ricevimento e attestazione dell'avvenuta esecuzione; il momento della protocollazione determina il rango della trascrizione rispetto a quelle concorrenti sullo stesso immobile.