Art. 2661 C.C. – Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione è stato già trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l'atto di accettazione se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima.

Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2661 c.c. stabilisce le regole per determinare l'ordine di priorità tra più trascrizioni aventi ad oggetto il medesimo immobile, affermando il principio prior in tempore potior in iure: prevale la trascrizione eseguita per prima, indipendentemente dalla data dell'atto traslativo sottostante.

Priorità tra trascrizioni concorrenti sullo stesso immobile

Il principio della priorità temporale delle trascrizioni è il cuore del sistema di pubblicità immobiliare:

1) Prior in tempore potior in iure: tra più aventi causa dallo stesso dante causa, prevale chi ha trascritto per primo, anche se il suo titolo ha data più recente; la data dell'atto privato tra le parti non rileva, ciò che conta è la data e l'ora della presentazione al conservatore;
2) Momento rilevante: la priorità si determina in base all'ordine di protocollazione delle domande di trascrizione; in caso di domande presentate nella stessa giornata, rileva l'ora esatta di presentazione;
3) Doppia alienazione: se il medesimo bene viene venduto due volte dallo stesso proprietario, acquista definitivamente il diritto di proprietà chi trascrive per primo, anche se ha acquistato dopo; la seconda trascrizione priva di effetti verso l'acquirente che ha già trascritto;
4) Eccezioni al principio: il principio di priorità cede in alcuni casi, come la trascrizione del sequestro conservativo (che colpisce retroattivamente i trasferimenti successivi al pignoramento) e le ipoteche legali di cui all'art. 2817 c.c.

Profili applicativi

La regola della priorità temporale è alla base di tutta la pratica notarile immobiliare: il notaio esegue le visure ipocatastali per verificare l'assenza di trascrizioni pregiudizievoli anteriori, e trascrive l'atto immediatamente dopo il rogito per impedire che terzi acquisiscano precedenza. Il principio si applica anche tra iscrizione ipotecaria e trascrizione: prevale chi ha eseguito l'atto pubblicitario per primo.

In sintesi

L'art. 2661 c.c. sancisce il principio di priorità temporale tra trascrizioni concorrenti sullo stesso immobile: prevale chi ha trascritto per primo, indipendentemente dalla data del titolo di acquisto; la data e l'ora di protocollazione della domanda al conservatore è il momento rilevante per stabilire il rango.