Testo della norma
Qualora l'acquisto a causa di morte si colleghi alla rinunzia o alla morte di uno dei chiamati, chi domanda la trascrizione deve presentare il documento comprovante la morte o la rinunzia, facendone menzione nella nota.
Se invece l'acquisto dipende da altra ragione che impedisce ad alcuno dei chiamati di succedere, non è necessario esibire un documento che giustifichi la ragione stessa, ma il richiedente risponde dei danni, quando le sue dichiarazioni non corrispondono a verità.
Qualora alcuna delle cause di impedimento sopra indicate si sia constatata dopo la trascrizione dell'acquisto a causa di morte, essa si annota in margine alla trascrizione stessa, purché risulti da regolare documento.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2662 c.c. regola la trascrizione degli atti relativi alle servitù prediali, stabilendo che la costituzione, la modificazione e l'estinzione volontaria delle servitù su immobili devono essere trascritte nei registri immobiliari per essere opponibili ai terzi acquirenti del fondo servente.
Trascrizione delle servitù prediali
Le servitù prediali, in quanto diritti reali su cosa altrui che limitano le facoltà del proprietario del fondo servente, sono soggette a trascrizione per essere opponibili ai terzi:
1) Atti soggetti a trascrizione: la costituzione della servitù (per contratto o per testamento), la sua modificazione (ampliamento o riduzione del contenuto) e la sua rinunzia o estinzione volontaria devono essere trascritti;
2) Effetti verso i terzi: la servitù non trascritta non è opponibile al terzo acquirente del fondo servente che acquisti e trascriva in buona fede senza conoscenza della servitù;
3) Servitù per destinazione del padre di famiglia: la servitù costituita per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) non richiede trascrizione per essere opponibile, poiché la sua esistenza è ricavabile dagli elementi visibili sul fondo;
4) Servitù per usucapione: le servitù apparenti acquistate per usucapione sono opponibili anche senza trascrizione, poiché la loro esistenza è desumibile dall'esame fisico del fondo.
Profili applicativi
Nella pratica, la servitù non trascritta è opponibile solo tra le parti del contratto che l'ha costituita; il terzo acquirente del fondo servente che acquisti senza conoscere la servitù non è vincolato dalla servitù non trascritta. Il notaio che redige un atto di compravendita di terreni deve verificare la presenza di eventuali servitù trascritte a carico del bene compravenduto.
In sintesi
L'art. 2662 c.c. assoggetta a trascrizione la costituzione, modificazione ed estinzione delle servitù prediali: la servitù non trascritta non è opponibile al terzo acquirente del fondo servente che acquisti in buona fede, garantendo la conoscibilità dei vincoli reali gravanti sull'immobile attraverso i registri immobiliari.