Testo della norma
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2663 c.c. disciplina la trascrizione degli atti immobiliari relativi a società, associazioni e altri enti, stabilendo le specifiche modalità con cui devono essere identificati i soggetti collettivi nella nota di trascrizione e il regime di pubblicità degli acquisti e delle alienazioni di immobili da parte di questi soggetti.
Trascrizione di atti immobiliari relativi a società ed enti
Quando le parti di un atto immobiliare sono persone giuridiche o enti collettivi, la nota di trascrizione deve contenere informazioni specifiche:
1) Identificazione delle persone giuridiche: nella nota devono essere indicati la denominazione o ragione sociale, la sede, il codice fiscale e la partita IVA dell'ente; per le società di persone, devono essere indicati anche i dati dei soci illimitatamente responsabili;
2) Acquisti di società di capitali: le acquisizioni di immobili da parte di s.p.a., s.r.l. e altre società di capitali devono essere trascritte con indicazione dell'organo deliberante che ha autorizzato l'acquisto (se richiesta dall'atto costitutivo);
3) Enti pubblici: gli acquisti di immobili da parte di enti pubblici (Stato, Regioni, Comuni) devono essere trascritti con indicazione della delibera o del provvedimento autorizzativo;
4) Associazioni non riconosciute e fondazioni: questi enti possono acquistare immobili in nome proprio; nella nota vanno indicati la denominazione e la sede dell'ente.
Profili applicativi
La corretta identificazione delle persone giuridiche nella nota di trascrizione è essenziale per evitare che l'atto sia inopponibile ai terzi per difetto di identificazione del soggetto. Il notaio verifica la capacità dell'ente di acquistare immobili attraverso visura camerale e l'analisi dello statuto sociale, verificando che l'acquisto sia nei limiti dell'oggetto sociale.
In sintesi
L'art. 2663 c.c. adatta le regole di identificazione delle parti nella nota di trascrizione agli enti collettivi: denominazione, sede, codice fiscale e — per le società di persone — dati dei soci illimitatamente responsabili sono le informazioni obbligatorie per rendere opponibile ai terzi l'acquisto o l'alienazione di immobili da parte di società ed enti.