Testo della norma
((Il conservatore dei registri immobiliari deve custodire negli archivi, in appositi volumi, i titoli che gli sono consegnati e deve inserire, con numerazione progressiva annuale, nella raccolta delle note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota, indicandovi il giorno della consegna del titolo e il numero d'ordine assegnato nel registro generale)) .
Il conservatore deve restituire al richiedente uno degli originali della nota, nel quale deve certificare l'eseguita trascrizione con le indicazioni sopra accennate.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2664 c.c. regola la tenuta del registro delle trascrizioni da parte del conservatore dei registri immobiliari, stabilendo le modalità di formazione del registro, l'ordine di iscrizione degli atti e i criteri per la conservazione e la consultazione delle informazioni pubblicitarie.
Registro delle trascrizioni: tenuta e consultazione
Il registro delle trascrizioni è il libro pubblico in cui vengono iscritti tutti gli atti soggetti a trascrizione. La sua tenuta prevede:
1) Ordine cronologico: gli atti sono iscritti nel registro nell'ordine in cui vengono presentate le domande di trascrizione; il numero di protocollo attribuito al momento della presentazione determina la posizione nel registro;
2) Indice per soggetto: il conservatore tiene anche un indice alfabetico per cognome dei soggetti coinvolti negli atti trascritti, che consente le visure per persona e non solo per immobile;
3) Conservazione: le domande di trascrizione, le note e i documenti allegati sono conservati dal conservatore per il tempo stabilito dalla legge; la conservazione permanente è garantita per le note più recenti, mentre per quelle più antiche è prevista la microfilmatura o la conservazione digitale;
4) Consultazione pubblica: il registro è pubblico e chiunque può richiedere visure per immobile o per persona; le visure attestano le trascrizioni eseguite alla data della visura stessa.
Profili applicativi
La tenuta informatizzata del registro delle trascrizioni ha trasformato radicalmente le modalità di consultazione: attraverso il sistema di informatizzazione dei registri immobiliari (SII), è possibile effettuare visure telematiche per immobile o per persona su tutto il territorio nazionale. La visura ipotecaria è uno strumento indispensabile nelle contrattazioni immobiliari per verificare la situazione giuridica dell'immobile.
In sintesi
L'art. 2664 c.c. regola la tenuta del registro delle trascrizioni: ordine cronologico per data di protocollazione, indice alfabetico per soggetto e consultazione pubblica garantiscono la trasparenza del sistema di pubblicità immobiliare, oggi realizzato attraverso la banca dati informatizzata dei registri immobiliari.