Art. 2666 C.C. – Limiti soggettivi dell’efficacia della trascrizione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

La trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno interesse.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2666 c.c. estende l'obbligo di trascrizione agli atti relativi ai diritti di godimento temporaneo su immobili (locazioni ultranovennali, affitti) e ad altri diritti personali di godimento di durata tale da poter pregiudicare le aspettative degli aventi causa del proprietario, garantendo la conoscibilità di tali vincoli ai potenziali acquirenti.

Trascrizione di diritti personali di godimento di lunga durata

L'obbligo di trascrizione si estende ad alcuni diritti personali di godimento che, per la loro lunga durata, assumono rilevanza reale e devono essere resi opponibili ai terzi acquirenti:

1) Locazioni ultranovennali: le locazioni di immobili di durata superiore a nove anni devono essere trascritte per essere opponibili al terzo acquirente dell'immobile; la locazione non trascritta che supera i nove anni è opponibile al nuovo proprietario solo per i rimanenti nove anni dall'inizio del rapporto;
2) Affitti di fondi rustici: gli affitti di fondi rustici di durata superiore ai limiti di legge devono essere trascritti per essere opponibili ai successivi acquirenti del fondo;
3) Contratti di comodato ultranovennale: il comodato di immobili di lunga durata è soggetto a trascrizione per essere opponibile ai terzi;
4) Anticresi: il contratto di anticresi (in cui il debitore consegna al creditore il godimento di un immobile in luogo degli interessi) deve essere trascritto per essere opponibile ai terzi.

Profili applicativi

La trascrizione dei contratti di locazione ultranovennale è di grande rilevanza nel settore commerciale, dove i contratti di locazione di negozi, uffici e capannoni industriali spesso superano la soglia dei nove anni. L'acquirente dell'immobile locato può opporre al conduttore solo la locazione trascritta; per la locazione non trascritta, subentra nel contratto ma può recedere con il preavviso previsto dalla legge.

In sintesi

L'art. 2666 c.c. assoggetta a trascrizione i diritti personali di godimento di lunga durata (locazioni ultranovennali, affitti di fondi rustici, comodato, anticresi) per renderli opponibili ai terzi acquirenti: senza trascrizione, il contratto di godimento di lunga durata è inefficace verso chi acquisti successivamente in buona fede.