Art. 2667 C.C. – Atti compiuti per persona incapace

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

I rappresentanti di persone incapaci e coloro che hanno prestato assistenza alle medesime devono curare che si esegua la trascrizione degli atti, delle sentenze o delle domande giudiziali che sono soggetti a trascrizione e rispetto ai quali essi hanno esercitato il loro ufficio.

La mancanza della trascrizione può anche essere opposta ai minori, agli interdetti e a qualsiasi altro incapace, salvo ai medesimi il regresso contro i tutori, gli amministratori o i curatori che avevano l'obbligo della trascrizione.

La mancanza della trascrizione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di eseguirla per i propri rappresentati o amministrati, né dai loro eredi.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2667 c.c. disciplina la trascrizione degli atti sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva, stabilendo che anche gli atti condizionali sono soggetti a trascrizione, con l'indicazione in nota della natura condizionale dell'acquisto, e che l'avveramento o il mancato avveramento della condizione devono essere a loro volta annotati.

Trascrizione degli atti condizionali

Gli atti soggetti a condizione sospensiva o risolutiva devono essere trascritti anche prima che la condizione si avveri, per garantire la tutela delle parti contro gli atti dispositivi compiuti nel periodo pendente condizione:

1) Trascrizione dell'atto condizionale: l'atto di compravendita con condizione sospensiva (es. soggetto a concessione edilizia, a finanziamento bancario) o con condizione risolutiva deve essere trascritto immediatamente, con indicazione della natura condizionale nella nota di trascrizione;
2) Effetti della trascrizione preventiva: la trascrizione dell'atto condizionale rende opponibile ai terzi l'eventuale avveramento della condizione; se la condizione si avvera, l'avente causa è protetto contro gli atti dispositivi compiuti dal disponente nel frattempo;
3) Annotazione dell'avveramento: quando la condizione si è avverata, l'interessato può fare annotare l'avveramento a margine della trascrizione originaria, rendendo definitivo il trasferimento;
4) Annotazione del mancato avveramento: se la condizione non si avvera, il venditore può fare annotare il mancato avveramento e riprendere la piena disponibilità dell'immobile.

Profili applicativi

La trascrizione degli atti condizionali è essenziale nel contratto preliminare soggetto a condizioni sospensive e nei contratti di vendita subordinati a concessioni o finanziamenti. L'annotazione dell'avveramento della condizione consolida definitivamente l'acquisto e purifica l'immobile da eventuali pesi trascritti dopo la trascrizione condizionale.

In sintesi

L'art. 2667 c.c. disciplina la trascrizione degli atti condizionali: l'atto è trascritto con indicazione della condizione, l'avveramento è annotato a margine e consolida il trasferimento, il mancato avveramento è annotato e consente al disponente di recuperare la piena disponibilità dell'immobile.