Testo della norma
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((La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi)) .
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Limita nel tempo l'efficacia della trascrizione delle domande giudiziali, imponendo un onere di rinnovazione a chi vi ha interesse.
Contenuto
La trascrizione delle domande giudiziali conserva il proprio effetto per il periodo determinato dalla legge, decorso il quale, se non tempestivamente rinnovata secondo le modalità previste, cessa di produrre effetti nei confronti dei terzi.
Profili applicativi
Il limite temporale evita che una trascrizione risalente nel tempo, relativa a un giudizio magari non più attivamente coltivato, continui a produrre effetti restrittivi sulla circolazione del bene senza che la parte interessata ne confermi l'attualità dell'interesse.
In sintesi
La trascrizione delle domande giudiziali ha efficacia limitata nel tempo e deve essere rinnovata per restare opponibile ai terzi.