Art. 2669 C.C. – Trascrizione anteriore al pagamento dell’imposta di registro

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

La trascrizione può essere domandata, quantunque non sia stata ancora pagata l'imposta di registro a cui è soggetto il titolo, se si tratta di atto pubblico ricevuto nello Stato o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria dello Stato.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBRAIO 1985, N. 52 )) .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2669 c.c. disciplina la tenuta del registro cronologico delle trascrizioni, strumento fondamentale di pubblicità immobiliare gestito dal conservatore dei registri immobiliari.

Registro delle trascrizioni e numerazione progressiva

Il conservatore mantiene un registro in cui annota, nell'ordine in cui le note vengono presentate, tutte le richieste di trascrizione ricevute. Ciascuna annotazione riceve un numero progressivo e la data di presentazione. La sequenza numerica determina la priorità tra trascrizioni concorrenti aventi lo stesso oggetto: anteriore nel numero significa anteriore nella data, e quindi prioritario negli effetti di opponibilità.

Profili applicativi

Il registro cronologico svolge una duplice funzione: garantisce la pubblicità erga omnes degli atti trascritti e stabilisce l'ordine di priorità tra più trascrizioni. L'istituzione e la gestione del registro sono disciplinate da norme regolamentari che integrano il codice, oggi in gran parte sostituite dai sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In sintesi

Il conservatore tiene un registro cronologico delle note di trascrizione, con numerazione progressiva e data; l'ordine di annotazione determina la priorità tra formalità concorrenti aventi lo stesso oggetto.