Art. 2672 C.C. – Leggi speciali

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2672 c.c. regola i casi in cui la nota di trascrizione presenta imperfezioni o lacune formali, stabilendo i limiti entro cui il conservatore può ugualmente procedere all'annotazione.

Imperfezioni formali della nota e conseguenze

Quando la nota presentata è priva di alcuni elementi o contiene errori materiali, il conservatore valuta se le irregolarità siano tali da impedire l'identificazione dell'atto, delle parti o dei beni. Se le imperfezioni non raggiungono tale soglia di gravità, il conservatore procede alla trascrizione annotando le irregolarità riscontrate; in caso contrario rifiuta la nota, consentendo al richiedente di correggerla e ripresentarla conservando la priorità originaria ove il rifiuto sia risultato ingiustificato.

Profili applicativi

La distinzione tra vizi formali tollerabili e vizi ostativi alla trascrizione richiede una valutazione caso per caso. Il criterio guida è l'identificabilità certa dell'atto e dei suoi elementi essenziali: se essa è garantita, l'imperfezione non costituisce ostacolo insuperabile e la formalità deve essere eseguita.

In sintesi

Il conservatore tolera le imperfezioni formali che non impediscono l'identificazione dell'atto; rifiuta invece la nota quando le irregolarità ne rendono incerta la riferibilità al titolo, alle parti o ai beni.