Art. 2674-bis C.C. – ( (Trascrizione e iscrizione con riserva e impugnazione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

))

((Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto o sulla iscrivibilità di una ipoteca, il conservatore, su istanza della parte richiedente, esegue la formalità con riserva.

La parte a favore della quale è stata eseguita la formalità con riserva deve proporre reclamo all'autorità giudiziaria)) .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Offre al conservatore uno strumento intermedio tra l'accoglimento e il rifiuto di una richiesta di trascrizione o iscrizione formalmente valida ma sostanzialmente dubbia.

Contenuto

Il conservatore, quando la richiesta di trascrizione o iscrizione presenti aspetti dubbi sotto il profilo sostanziale pur essendo formalmente valida, può eseguirla con riserva, dandone comunicazione alle parti interessate, che possono proporre reclamo secondo le forme previste dalla legge.

Profili applicativi

La possibilità di trascrivere con riserva evita che dubbi sostanziali sulla richiesta blocchino del tutto la pubblicità dell'atto, contemperando l'esigenza di non ritardare la trascrizione con quella di segnalare la questione controversa a chi ne ha interesse.

In sintesi

Il conservatore può trascrivere o iscrivere con riserva le richieste sostanzialmente dubbie, comunicandolo alle parti che possono reclamare.