Testo della norma
((Il conservatore può ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non può riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non è presentato con le modalità previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7) )) .
In ogni altro caso il conservatore non può ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonché di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2674 c.c. regola il potere del conservatore di rifiutare la nota di trascrizione quando essa non soddisfa i requisiti prescritti dalla legge, e il rimedio giudiziale spettante al richiedente in caso di rifiuto illegittimo.
Rifiuto di trascrizione e ricorso al giudice
Il conservatore rifiuta la trascrizione nei casi in cui la nota: 1) manca di indicazioni indispensabili per l'identificazione delle parti, dei beni o del diritto da trascrivere; 2) riguarda un atto non suscettibile di trascrizione ai sensi di legge; 3) è priva del titolo che deve essere allegato o del pagamento delle imposte dovute. Il rifiuto deve essere motivato. Il richiedente che lo ritiene illegittimo può proporre ricorso al tribunale del luogo ove è situato l'immobile, che decide in camera di consiglio con provvedimento impugnabile.
Profili applicativi
Il controllo del conservatore è formale e tassativo: non può rifiutare la trascrizione per ragioni sostanziali o valutazioni di merito sulla validità dell'atto. Il rimedio giudiziale è camerale e quindi rapido, mirando a garantire che il sistema di pubblicità non sia ostacolato da rifiuti arbitrari o erronei che pregiudicherebbero la posizione del richiedente rispetto ai terzi.
In sintesi
Il conservatore rifiuta la nota solo nei casi tassativi di legge con motivazione scritta; il richiedente leso può ricorrere al tribunale del luogo ove è situato l'immobile, che decide in camera di consiglio.