Art. 2675 C.C. – (ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

)

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2675 c.c. stabilisce che le formalità di trascrizione e di iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari comportano il pagamento di tasse e di spese di conservatoria, a carico del richiedente.

Tasse ipotecarie e spese di conservatoria

L'esecuzione della trascrizione è subordinata al pagamento delle tasse ipotecarie previste dalla tariffa e delle spese di conservatoria per la tenuta dei registri. L'onere è a carico del soggetto che richiede la formalità. Il conservatore è legittimato a rifiutare l'esecuzione in assenza del versamento delle somme dovute. La misura delle tasse è determinata da leggi speciali in materia di imposta ipotecaria e può variare in funzione del valore del diritto trascritto e della natura dell'atto.

Profili applicativi

Il regime fiscale della trascrizione incide sulla pianificazione delle operazioni immobiliari: i costi devono essere preventivati e versati prima di presentare la nota. Il mancato pagamento non è una mera irregolarità procedurale ma un impedimento all'esecuzione della formalità, con conseguente perdita di priorità rispetto a trascrizioni di terzi che abbiano regolarmente versato le imposte.

In sintesi

La trascrizione è subordinata al pagamento delle tasse ipotecarie e delle spese di conservatoria; il mancato versamento legittima il rifiuto del conservatore di eseguire la formalità richiesta.