Art. 2676 C.C. – (Diversità tra registri, copie e certificati

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

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((Nel caso di diversità tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale ciò che risulta dai registri)) .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2676 c.c. disciplina il rilascio di certificati e visure ipotecarie da parte del conservatore, strumenti attraverso cui la pubblicità immobiliare produce i propri effetti conoscitivi nei confronti dei terzi.

Certificati e visure ipotecarie rilasciati dal conservatore

Su richiesta di chiunque vi abbia interesse, il conservatore rilascia: 1) certificati delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie risultanti dai registri, aventi piena efficacia probatoria fino a querela di falso; 2) visure ipotecarie che attestano la situazione dei vincoli gravanti su un determinato immobile o riferibili a una determinata persona, strumento più rapido e flessibile utilizzato nella prassi delle contrattazioni immobiliari. Entrambi fotografano la situazione dei registri alla data della richiesta.

Profili applicativi

L'esame delle visure ipotecarie è passaggio obbligato in ogni operazione immobiliare: consente di verificare l'assenza di ipoteche, pignoramenti, sequestri e altre formalità pregiudizievoli prima del rogito notarile. Il notaio e le banche creditrici richiedono sistematicamente le visure come condizione per procedere all'atto o all'erogazione del finanziamento.

In sintesi

Il conservatore rilascia certificati a piena efficacia probatoria e visure ipotecarie a chiunque vi abbia interesse; entrambi attestano la situazione dei registri alla data della richiesta.