Testo della norma
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((Il conservatore non può ricevere alcuna domanda di trascrizione o di iscrizione fuorché nelle ore, determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio è aperto al pubblico)) .
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2677 c.c. sancisce la pubblicità materiale dei registri immobiliari, garantendo a chiunque il diritto di accesso e di consultazione nel rispetto delle forme e delle tariffe stabilite.
Pubblicità e diritto di ispezione dei registri immobiliari
I registri tenuti dal conservatore sono pubblici: chiunque ha il diritto di consultarli, richiedere copie ed estratti degli atti annotati, previo pagamento delle tariffe di conservatoria. La pubblicità materiale dei registri è il presupposto logico di quella formale: il terzo non può eccepire l'ignoranza di una trascrizione qualora i registri fossero accessibili e una ricerca diligente avrebbe rivelato la formalità eseguita. Nessuno può invocare l'ignoranza di ciò che è pubblicamente registrato.
Profili applicativi
La pubblicità dei registri ha implicazioni pratiche rilevanti: il professionista che assiste l'acquirente deve sempre verificare i registri prima del rogito, poiché la mancata ispezione non è esente da responsabilità. I sistemi telematici dell'Agenzia delle Entrate hanno oggi sostituito gran parte dell'accesso fisico agli uffici, rendendo le visure interrogabili rapidamente in via telematica.
In sintesi
I registri immobiliari sono pubblici: chiunque può consultarli e richiedere copie previo pagamento delle tariffe; la pubblicità materiale è il presupposto dell'opponibilità ai terzi e del principio per cui nessuno può invocare ignoranza di ciò che è iscritto.