Art. 2679 C.C. – ( (Altri registri da tenersi dal conservatore

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

))

((Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:

1) per le trascrizioni;

2) per le iscrizioni;

3) per le annotazioni.

Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge)) .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2679 c.c. regola i rapporti tra la disciplina generale della trascrizione immobiliare e le norme applicabili ai beni mobili soggetti a registrazione pubblica, stabilendo un criterio di compatibilità e di rinvio.

Applicabilità della disciplina ai beni mobili registrati

Le norme sulla trascrizione contenute nel codice civile si applicano, in quanto compatibili, anche ai beni mobili soggetti a registrazione pubblica: autoveicoli, motoveicoli, navi, aeromobili. Tali beni sono iscritti in pubblici registri specifici — Pubblico Registro Automobilistico, Registro navale, Registro aeronautico nazionale — che svolgono funzioni analoghe ai registri immobiliari. Le regole sull'opponibilità ai terzi si replicano con gli adattamenti imposti dalla natura mobile del bene e dalle peculiarità dei singoli registri.

Profili applicativi

La mobilità del bene non esime dalla necessità di pubblicità: per gli autoveicoli il Pubblico Registro Automobilistico è il punto di riferimento obbligato per verificare ipoteche, fermi amministrativi e riserve di proprietà. Chi acquista un veicolo senza consultare il PRA non può opporre la propria ignoranza alle formalità già eseguite da creditori o dall'amministrazione.

In sintesi

Le norme sulla trascrizione si applicano in quanto compatibili anche ai beni mobili registrati, quali autoveicoli, navi e aeromobili, iscritti nei rispettivi pubblici registri con analoghi effetti di opponibilità ai terzi.