Testo della norma
))
((Oltre al registro generale, il conservatore deve tenere, nei modi previsti dall'articolo 2664, i registri particolari:
1) per le trascrizioni;
2) per le iscrizioni;
3) per le annotazioni.
Deve inoltre tenere gli altri registri che sono ordinati dalla legge)) .
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2679 c.c. regola i rapporti tra la disciplina generale della trascrizione immobiliare e le norme applicabili ai beni mobili soggetti a registrazione pubblica, stabilendo un criterio di compatibilità e di rinvio.
Applicabilità della disciplina ai beni mobili registrati
Le norme sulla trascrizione contenute nel codice civile si applicano, in quanto compatibili, anche ai beni mobili soggetti a registrazione pubblica: autoveicoli, motoveicoli, navi, aeromobili. Tali beni sono iscritti in pubblici registri specifici — Pubblico Registro Automobilistico, Registro navale, Registro aeronautico nazionale — che svolgono funzioni analoghe ai registri immobiliari. Le regole sull'opponibilità ai terzi si replicano con gli adattamenti imposti dalla natura mobile del bene e dalle peculiarità dei singoli registri.
Profili applicativi
La mobilità del bene non esime dalla necessità di pubblicità: per gli autoveicoli il Pubblico Registro Automobilistico è il punto di riferimento obbligato per verificare ipoteche, fermi amministrativi e riserve di proprietà. Chi acquista un veicolo senza consultare il PRA non può opporre la propria ignoranza alle formalità già eseguite da creditori o dall'amministrazione.
In sintesi
Le norme sulla trascrizione si applicano in quanto compatibili anche ai beni mobili registrati, quali autoveicoli, navi e aeromobili, iscritti nei rispettivi pubblici registri con analoghi effetti di opponibilità ai terzi.